Mediazione - Novità 2016

16. 01. 10
posted by: Michele
Visite: 5755
Novità nella procedura della mediazione tributaria
a cura del dott. Antonio Tipaldi

Con il nuovo anno sono cambiate le modalità per opporsi agli atti di natura tributaria; dal primo gennaio 2016, una volta proposto il ricorso, si avvierà automaticamente una nuova fase amministrativa, che si potrà concludere con :

 

1. l’accoglimento del reclamo presentato;

2. con una mediazione tra contribuente ed Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, ecc.).

 

Tale fase si attiverà senza dover più presentare un’apposita istanza di reclamo-mediazione ed avrà la durata di 90 giorni, durante i quali sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

Quanto all’oggetto del reclamo-mediazione, permane la limitazione ai seguenti atti, il cui valore sia inferiore a 20.000 Euro (così come in passato):

avviso di accertamento;

avviso di liquidazione;

provvedimento che irroga le sanzioni;

ruolo;

rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Tali atti reclamabili possono essere emessi non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da altri Enti impositori come ad esempio Regione o Comune e dall’Agente della riscossione, ma solo in relazione ai vizi inerenti il procedimento di riscossione.

Il termine per la notifica del ricorso, che va proposto, in primo grado, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, rimane legato ai 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ma una volta notificato all’Ente che ha emanato l’atto, si aprirà automaticamente la fase amministrativa relativa al reclamo-mediazione, che, come si è prima accennato, ha una durata di 90 giorni, durante la quale vengono automaticamente sospesi i termini di pagamento e riscossione.

In pratica rispetto alla procedura previgente, in cui l’istanza di reclamo-mediazione si trasformava in ricorso, ora è il ricorso stesso che funge da reclamo, ed eventualmente, in ultima analisi da mediazione.

Il procedimento di reclamo-mediazione potrà terminare con l’accoglimento totale delle richieste del contribuente e l’annullamento dell’atto; con l’accoglimento della proposta di mediazione ma in tal caso il contribuente pagherà sanzioni più basse rispetto al passato ovvero pari al 35% del minimo edittale, e non più del 40%, oppure senza l’accoglimento né del reclamo, né della mediazione.

In quest’ultimo caso, il contribuente avrà a disposizione 30 giorni dal termine della suddetta fase amministrativa per costituirsi in giudizio, effettuando il deposito o trasmettendo alla Commissione Tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

 Infine sarà utile evidenziare che non è più preclusa la possibilità di addivenire ad una conciliazione anche durante il giudizio, sebbene sia stata presentata una precedente istanza di mediazione; pertanto la procedura in oggetto potrà avvenire in udienza o fuori udienza, e darà comunque sempre diritto al dimezzamento delle sanzioni. 

 

Fac-simile d’istanza di mediazione

Istanza di mediazione tributaria

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del ricorrente

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del difensore eventualmente nominato

CONTRO

avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ….. n. ………. notificato in data __/__/___, emesso dall’Ente………………..

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

CHIEDE

che l’Ente …………………. accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92: € …………………………………..

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti

MOTIVI

(elenco delle motivazioni addotte dal contribuente)

Per quanto esposto, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:

– imposta: € ………………………………….;

– interessi: € ………………………………….;

– sanzioni: € ………………………………….;

Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

Riferimento…………………………………………………….

via ……………………………………………, città …………………………….,

PEC:…………………………………………………………………,

telefono/ fax/ email ………………………………………………..,

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

(elenco dei documenti allegati dal contribuente)

Luogo e data ………………………………… Firma……………………………………

Procura Speciale: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, _____________, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso __________.

 

Luogo e data ………………………………… Firma ……………………………………………….

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: privacy policy.

  
EU Cookie Directive Module Information