Osservatorio Professionale, 02 marzo 2020

20. 03. 02
posted by: Francesco Ventura
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Notizie in pillole a cura del Centro Studi ANC Salerno.

 In primo piano

 

Regolarizzazione crediti formativi Revisori Legali 2017/2019 e nuove regole per il 2020.


Il MEF ha emanato la circolare 3 del 20/02/2020, avente ad oggetto la formazione per gli Iscritti al Registro dei Revisori legali. Nel testo della circolare è indicata la possibilità di regolarizzare i crediti non assolti per il triennio 2017/2019 appena terminato.

Al paragrafo relativo alle sanzioni, si legge che “In via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, si informa che si intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della revisione legale.”

La determina della Ragioneria generale dello Stato, inoltre, chiarisce che dal 2020, la formazione di carattere fiscale, giuslavoristica, enti locali ed informatica non sarà più valida per la formazione non caratterizzante dei revisori. Molte le esclusioni rispetto al 2019 delle materie non caratterizzanti. Quella più rilevante appare senza dubbio l'area di carattere fiscale (diritto tributario) che porta all'irrilevanza ai fini della revisione di tutti i corsi aventi ad oggetto materie fiscali. Altresì esclusa dalle materie rilevanti per il 2020 l'area del lavoro e della previdenza sociale nonché i temi di informatica e sistemi operativi, l'economia politica aziendale e finanziaria, nonché la matematica e statistica ed i temi di diritto commerciale diversi da quelli d’area societaria (contratti, diritti reali di garanzia, fatti illeciti, ecc.). Altresì esclusa risulta tutta la contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali, che da quest'anno risulterà rilevante solo per i revisori di enti locali.

Si ricorda che gli iscritti al registro dei revisori legali sono chiamati ad assolvere ad almeno 20 crediti formativi (art. 5, comma 5 del dlgs 39/2010) di cui almeno 10 in area caratterizzante (determina Prot. 37343 del 07/03/2017).

 

Focus tributario


Nullità dell’accertamento basato sui valori OMI.


I valori OMI non costituiscono fonte tipica di prova del maggior valore venale dell’immobile compravenduto, ai fini dell’accertamento in rettifica del valore immobiliare per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Nè, a tal fine, configura prova il valore di iscrizione ipotecaria derivante dal mutuo richiesto dall’acquirente per l’acquisto. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4076, depositata 18 febbraio 2020.

   

Cumulo giuridico anche per le sanzioni tributi locali.


Per orientamento giurisprudenziale costante, in tema di violazioni della stessa indole, che vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si deve applicare la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5 (cfr. Cass. n. 18230/2016; Cass. n. 26077 /2015; Cass. n. 3265/2012; Cass. n. 15554/2009).

L'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 contempla, al comma 1, il concorso formale e materiale di violazioni, mentre al comma 2 disciplina il principio della progressione (o continuazione) dell'illecito tributario. La norma dispone che alla "sanzione unica" soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Il comma 3 dell'art. 12 prevede ulteriormente l'applicazione della sanzione unica nell'ipotesi di violazioni che rilevano ai fini di più tributi, mentre il successivo comma 5 dispone l'estensione del cumulo anche in presenza di violazioni della "stessa indole" commesse in periodi d'imposta diversi.

Come correttamente ritenuto dalla Cassazione con la sentenza 21570 del 26/10/2016, l'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 ha sostanzialmente riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece, disponeva l'art. 8 della precedente legge sulle sanzioni tributarie 4/1929), ed ha considerato specificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni, peraltro aggiungendo che il cumulo delle sanzioni di cui al D.Lgs. 472/1997, art. 12, cit., costituisce previsione di carattere generale, in quanto costituisce attuazione del principio del favor rei.

La Cassazione conclude, dunque, affermando il seguente principio: "La nuova nozione di continuazione di cui all'articolo 12 cit. costituisce in sintesi un superamento delle previgenti figure sotto diversi e rilevanti profili: quello dell'obbligatorietà (si chiarisce che la concessione del benefìcio non è facoltativa per gli uffici); quello dell'elemento psicologico (non essendo richiesta una ''medesima risoluzione''); quello temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); quello oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo)". Ne consegue che deve dunque applicarsi l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (sanzione base aumentata dalla metà al triplo), con sanzione da determinarsi, nel caso di specie, nell'importo minimo (aumento della metà), posto che lo stesso concessionario della riscossione ebbe a determinare nel minimo edittale la sanzione, come si desume dagli avvisi di accertamento impugnati.

   

Focus societario


Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio di S.n.c. e risarcimento del danno.  


Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano.

Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c.

Il socio superstite di S.n.c. che nel prospetto relativo agli adempimenti fiscali abbia indicato quale socio percipiente gli utili emergenti dal conto economico, oltre a sé medesimo, il socio defunto nel medesimo anno, dovrà essere condannato, nella sua qualità di socio amministratore, a risarcire agli eredi del socio scomparso gli importi loro richiesti dagli enti impositori, a nulla rilevando la gestione della pratica fiscale da parte del commercialista consulente della S.n.c. e la mancanza di precise indicazioni da parte degli eredi. Ciò in quanto, da un lato gli errori del professionista non scriminano la responsabilità del socio amministratore, ma semmai possono dar luogo ad azioni nei confronti del professionista per negligenza professionale; dall’altro nessun onere di comunicazione può essere addossato agli eredi del socio defunto nei confronti del socio superstite (o del suo consulente), posto che la disciplina legale prevede che ogni iniziativa circa la continuazione o meno della società con gli eredi del socio defunto spetti non già a costoro, ma ai soci superstiti.

   

Focus Enti Locali


Aliquote Imu, Comuni senza vincoli anche nel 2020.


Ai fini IMU, l’obbligo di deliberare secondo gli standard del Mef opererà solo dal 2021. Lo stesso vale per le modalità di trasmissione delle delibere locali ai fini della pubblicazione sul sito del Mef che, per l’anno corrente, restano quelle tradizionali. La precisazione arriva dalla risoluzione 1/2020 del Dipartimento delle Finanze. Il dubbio interpretativo si poneva in merito al coordinamento tra il comma 756 e il comma 757 della legge di Bilancio 2020. Nel primo è stabilito che i comuni, a decorrere dal 2021, possono diversificare le aliquote della nuova Imu solo con riferimento alle fattispecie tipizzate in un decreto delle Finanze che deve essere adottato entro la fine di giugno. Nel secondo è disposto che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul portale delle Finanze e che il prospetto elaborato in funzione delle risultanze della delibera forma parte integrante della medesima. Il prospetto serve a tradurre le aliquote dell’ente nelle diverse fattispecie tipizzate dal decreto e in caso di difformità prevalgono le prime.  

   

Estrazione revisori Enti Locali


Si ricorda che è operativo sul portale del Dipartimento per la funzione pubblica una funzione di ricerca che agevolmente consente di visualizzare le ultime estrazioni effettuate presso le prefetture delle province della Regione per l’esercizio della funzione di revisore dell’Ente locale.

 

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