\ Osservatorio Professionale, 24 febbraio 2020
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Osservatorio Professionale, 24 febbraio 2020

20. 02. 24
posted by: Francesco Ventura
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Notizie in pillole a cura del Centro Studi ANC Salerno.

 

Stati Generali della Professione: tanti Generali, poca Professione!


Conclusi lo scorso 20 febbraio i lavori degli “Stati Generali della Professione”. La riunione, organizzata dal CNDCEC, si è svolta a Roma nella splendida cornice del Centro La Nuvola. Al centro del dibattito, tuttavia, è stato posizionato il tema della tassazione e dell’evasione, snaturando il vero senso della convention, che dai mille partecipanti della mattina si è ridotta drasticamente nel pomeriggio, nella sessione dedicata alle problematiche interne della Professione.

Numerosi i politici che si sono avvicendati sul palco. Peccato che proprio con la Politica sia mancato il confronto, mortificato da interventi critici dei politici sulla norma sugli appalti o sulle limitazioni all’utilizzo dei crediti, mirati ad incassare gli applausi di una platea visibilmente contraria alla linea del Governo e alle misure di finta semplificazione sinora adottate. Scarsa anche l’eco della convention sui mass media. L’impressione che ne è uscita dalla platea è che il legislatore sia scarsamente incline ad ascoltare il parere dei tecnici prima di promulgare leggi che avranno poi impatto proprio sulla vita delle imprese e sui risvolti economici del mercato. Resta l’amaro di aver speso tante risorse senza raggiungere alcun obiettivo e, dunque, una domanda sorge spontanea: cui prodest?

 

 

Comunicato stampa ADC-ANC 19.02.2020 – Tracciabilità pagamenti


Obbligo tracciabilità pagamenti. Le nuove norme scoordinate penalizzano il cittadino contribuente.

Come è noto il Decreto fiscale 124/2019 e la Legge di Bilancio 2020 introducono una serie di provvedimenti atti a limitare l’uso del contante, ma come spesso purtroppo accade, se le norme non sono tra loro coordinate, il rischio è che si finisca solo per penalizzare il cittadino contribuente senza che si riesca, come nel caso specifico, a perseguire l’obiettivo delle nuove disposizioni, ossia contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. Questa, in sintesi, la denuncia affidata al comunicato congiunto dei due Presidenti ADC Maria Pia Nucera e ANC Marco Cuchel in relazione alla previsione, contenuta nella recente Legge di Bilancio, circa la detraibilità delle spese sanitarie sostenute per visite specialistiche private. Perché queste siano detraibili in dichiarazione dei redditi, infatti, è obbligatorio utilizzare unicamente strumenti di pagamento tracciabili quali carte prepagate e/o di credito o bancomat, assegni bancari o postali, bonifici bancari o postali, assegni circolari. Tuttavia, le norme contenute nel Decreto fiscale e nella legge di Bilancio 2020 prevedono l’obbligo per tutti gli operatori economici di dotarsi di POS solo a partire dal 1° luglio 2020, con applicazione di sanzioni per chi non si adegua.

Attualmente gli operatori economici hanno facoltà di rifiutare il pagamento tracciabile e di pretendere il pagamento in contanti. Quando ciò dovesse accadere, la fattura regolarmente emessa per la prestazione viene trasmessa al sistema TS che ora prevede un nuovo elemento che permette di indicare la modalità di pagamento (tracciato o contanti). Dunque, da parte dell’operatore economico vi è un comportamento regolare, previsto dalla normativa, mentre di converso, il contribuente si ritrova penalizzato non potendo detrarre la spesa sostenuta.

Appare evidente che questo disallineamento temporale tra l’obbligo del cittadino di pagare solo con sistemi tracciabili, già entrato in vigore, e l’obbligo per gli operatori economici di dotarsi di POS solo dal prossimo mese di luglio, può mettere il contribuente in una condizione di difficoltà, con il rischio di non poter detrarre fiscalmente la spesa sostenuta, come invece avrebbe diritto a fare.

CS ADC-ANC 19.02.2020_Tracciabilità pagamenti

 

 

Modalità di rilascio del certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97)


La D.R. del Veneto  dell’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità per richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. Al riguardo si ricorda che l’art. 4 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 – ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17bis, il quale prevede alcuni adempimenti a carico di committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. L’obiettivo che ci si pone è quello di contrastare l’omesso o insufficiente versamento – anche mediante indebita compensazione – delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici sono tenute pertanto a fornire ai committenti la documentazione relativa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, compresi i versamenti relativi alle ritenute loro operate. In alternativa, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti sopra citati possono presentare l’apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  Nello specifico, si prevede che tale certificazione venga messa a disposizione delle imprese a cura dell’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente. Ad oggi, sono gli uffici territoriali delle Direzioni provinciali, competenti in base al domicilio fiscale dell’impresa, a rilasciare il documento su richiesta dell’interessato; la validità del certificato è di 4 mesi.

Si segnala che sul sito dell’Agenzia è stato messo a disposizione il modello da utilizzare per presentare la richiesta prelevabile  al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/facsimile-richiesta-dicertificato

una volta compilato, il modello deve essere inviato via posta elettronica certificata alla Direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente (o alla Direzione Regionale se il richiedente rientra nella tipologia dei “Grandi contribuenti”); nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “certificazione art.17-bis d.Lgs 241/1997” a cui va aggiunta la denominazione e il codice fiscale del richiedente.

 

 

Convenzione quotidiano economico ITALIA OGGI: rinnovata convenzione per il 2020.


Si ricorda agli Associati che ANC Nazionale ha in essere numerose convenzioni che hanno carattere agevolativo nei confronti degli Iscritti. Tra queste rammentiamo la convenzione con il quotidiano ITALIA OGGI, che è stata rinnovata per il 2020. L’offerta è riservata agli iscritti all’Associazione e permette loro di acquistare l’abbonamento al quotidiano Italia Oggi, usufruendo di condizioni agevolate.

L’offerta, infatti, che ha validità fino al 31 dicembre 2020, prevede:

§    Abbonamento versione digitale quotidiano Italia Oggi (edizione dal lunedì al sabato) per la durata di 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’abbonamento: euro 160,00 IVA inclusa.

§    Abbonamento cartaceo quotidiano Italia Oggi (edizione dal lunedì al sabato) per la durata di 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’abbonamento: euro 200,00 IVA inclusa.

§    Abbonamento cartaceo+digitale quotidiano Italia Oggi (edizione dal lunedì al sabato) per la durata di 12 mesi dall’attivazione dell’abbonamento: euro 249,00 IVA inclusa.

Di seguito la modulistica da utilizzare per la richiesta di abbonamento in convenzione. Il modulo compilato è da trasmettere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Scarica il modulo di adesione

 


Focus tributario


Società cancellata, gli atti non possono essere notificati all’ex liquidatore/ex socio.


Deve essere notificato all'ex liquidatore un atto autonomo e distinto da quello societario. La Cassazione, con l’ordinanza 3.750 del 14 febbraio 2020, ha confermato che, in caso di cancellazione di Società prima del 13/12/2014, la richiesta di pagamento dei tributi e dei contributi societari deve essere notificata direttamente all’ex liquidatore ed all’ex socio, ma con atto autonomo e diverso da quello societario (ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973). E’ nullo l’atto da notificare alla società cancellata inviato all’ex socio ed all’ex liquidatore. Una società di capitali veniva cancellata dal registro delle imprese in data 27/02/2014. Successivamente, veniva notificato alla società avviso di accertamento per tributi Ires, Iva e Irap. Tale avviso veniva impugnato in proprio dall’ex socio, anche come ex liquidatore della società cancellata. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ma la CTR accoglieva l’atto d’appello del Fisco, perché considerava retroattiva l’applicazione dell’art. 28, comma 4 e comma 5, D.Lgs. n. 175/2014, che crea una fictio iuris sull’esistenza della società cancellata: per il Fisco, anche se cancellata la Società, essa esiste per altri 5 anni (per maggior informazioni e spiegazioni sulla cancellazione delle società e sull’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, si veda la News del 28/11/2019). Ricorreva per Cassazione il contribuente eccependo, principalmente che l’art. 28, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 175/2014 non ha effetto retroattivo e quindi non può applicarsi alla fattispecie oggetto di causa; la CTR ha errato a considerare valido un avviso di accertamento della Società notificato agli ex soci ed all’ex liquidatore.

 

   

Obbligatoria la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria.


“La comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria era necessari anche prima dell’entrata in vigore della norma DL 70/2011”. Così si è espressa la Commissione Tributaria di Caserta, con la sentenza 202/2020, sez.8, del 21.01.2020. "Sicché può affermarsi il seguente principio di diritto: anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che intende procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine- che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è, quindi, nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo (in tal senso parte motiva Cassazione civile, sez. un., 18/09/2014, n. 19667)."

 

 

Focus societario


Socio uscente, determinazione della quota di sua spettanza.  


Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio, la prova in ordine al valore della quota spettante al medesimo incombe sulla società.

E’ infatti quest’ultima che dispone delle fonti documentali contabili in base alle quali poter procedere alla determinazione della situazione patrimoniale utilizzabile a questo fine.

Così nel testo dalla sentenza di Cassazione n. 4260 del 19 febbraio 2020, pronunciata rispetto alle istanze di un socio occulto di Snc che aveva prestato la propria attività di socio d’opera per diversi anni e che, al rifiuto degli altri soci di formalizzare il rapporto anche nei suoi confronti, aveva abbandonato l’attività sociale, chiedendo che si procedesse alla liquidazione della propria quota.

Il socio uscente, in particolare, aveva impugnato la decisione con cui la Corte d’appello lo aveva erroneamente onerato della prova del valore della quota che invece sarebbe spettata alla Snc.

I giudici di secondo grado, infatti, nel dare atto che la società non aveva ottemperato all’ordine di esibizione della documentazione contabile e annotando che il deducente non aveva fornito utili elementi di prova, avevano proceduto a liquidare la quota in via equitativa.

Quando il rapporto sociale si estingue nei confronti di un socio – ha sul punto precisato la Suprema corte - spetta agli amministratori rendere il conto della gestione per procedere con la formazione di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota.

In ordine, poi, alla determinazione della quota sociale, gli Ermellini hanno spiegato che il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal secondo comma dell’articolo 2263 c.c. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all’atto di scioglimento della società limitatamente a tale socio, per la determinazione della quota da liquidare a questi o ai suoi eredi.

Ne discende che se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono solo il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, lo stesso criterio deve seguirsi anche all’atto di scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota del socio uscente.

Viceversa, se manca una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

 

 

Focus Enti Locali


Pubblicato l’Elenco dei Revisori consultabile per la candidatura a Presidente.


Creata sul sito web del Dipartimento della Finanza locale del Viminale, all’interno della pagina internet dedicata all’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali, una Sezione denominata “Elenco Revisori in fascia 3”, che permette di consultare in tempo reale tutti i soggetti candidabili alla funzione di Presidente. Nella Sezione di cui sopra è presente una Sezione dedicata per accedere alla visione di tale Elenco, in attuazione dell’art. 57-ter del Dl. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Legge n. 157/2019. Al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’Ente Locale interessato è invitato ad effettuare, conseguentemente alla Delibera di nomina, una verifica sul fatto che il Presidente individuato sia presente in tale Elenco alla data di nomina. Per facilitare la visione, l’Elenco per ciascun Ente è disponibile al link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php/rev_fascia3

 

 

Estrazione revisori Enti Locali


Si ricorda che è operativo sul portale del Dipartimento per la funzione pubblica una funzione di ricerca che agevolmente consente di visualizzare le ultime estrazioni effettuate presso le prefetture delle province della Regione per l’esercizio della funzione di revisore dell’Ente locale.

 

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